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Aumento dell'Iva al 21 per cento

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L'aumento dell'aliquota Iva al 21% entrerà in vigore domani 17 Settembre 2011, e avrà rilevanti risvolti oltre che per le tasche di tutti i consumatori finali, anche per tutti i sistemi informatici ormai tarati sull'aliquota del 20% dal 1997.

L'aumento dell'Iva ha infatti conseguenze in termini di decorrenza che non sono uniformi per tutte le casistiche. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10% (cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, parti II e III, allegata al DPR n. 633/1972), che trovano applicazione soprattutto nell’edilizia, nei prodotti agricoli, ittici, e altri prodotti di base come il riso, la pasta, il pane ecc.

I problemi dell'aumento dell'aliquota Iva al 21%

Proviamo in sintesi ad individuare le problematiche che seguiranno l'aumento dell'aliquota Iva al 21% per le operazioni a cavallo:

- uno stesso contratto potrà avere l'applicazione di due diverse aliquote: una per gli acconti fatturati o incassati prima  in vigenza dell'aliquota al 20% e una successivamente l'entrata in vigore dell'aliquota al 21%;

- per i beni consegnati e non ancora fatturati in quanto si è scelto la fatturazione differita, andrà applicata la vecchia aliquota del 20% anche se la fattura sarà emessa successivamente all'entrata in vigore della nuova aliquota del 21%;

- le note di variazione iva in diminuzione dovranno sempre fare riferimento alla fattura originaria;

- le fatture emesse con iva ad esigibilità differità nei confronti degli enti pubblici possono mantenere l'aliquota del 20% a condizione che oltre ad essere state emesse, siano state anche annotate nei registri entro la stessa data (il giorno precedente l'entrata  in vigore della nuova aliquota)