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MANOVRA DI FERRAGOSTO: DISPOSIZIONI PER I DATORI DI LAVORO

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ARGOMENTO

CONTENUTO

ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF

(Articolo 1, comma 10)

E’ demandata a ciascuna Regione a statuto ordinario la possibilità di disporre, a decorrere dall’anno 2012, con propria legge regionale, l’aumento o la riduzione dell’aliquota dell’addizionale regionale di base.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(Articolo 1, comma 11)

E’ data la possibilità ai comuni di deliberare aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF fino al raggiungimento di un’aliquota complessiva pari allo 0,8%.

ACCESSO ALLA PENSIONE DELLE LAVORATRICI DEL SETTORE PRIVATO

(Articolo 1, comma 20)

E’ stato anticipato al 2014 l’aumento graduale a 65 anni per l’accesso alla pensione delle lavoratrici dipendenti e autonome del settore privato.

 

 

FESTIVITA’ CIVILI

(Articolo 1, comma 24)

A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonchè le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica (con esclusione del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno).

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

(Articolo 2, comma 2)

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di importo superiore a 300.000 euro lordi annui è dovuto un contributo di solidarietà pari al 3%, deducibile dal reddito complessivo.

AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA ORDINARIA

(Articolo 2 comma 2-bis)

E’ stabilito l'aumento di un punto dell'aliquota ordinaria dell'Iva, che dal 20 passa al 21%; l’aumento scatta nel momento in cui l’operazione si considera effettuata. Per ora resteranno invece inalterate le aliquote ridotte, fissate al 4 e al 10%.

RUOLO

DELLA CONTRATTAZIONE

COLLETIVA AZIENDALE

(Articolo 8, commi 1 – 3bis)

Possono essere disciplinate mediante accordi di secondo livello siglati dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, in deroga alla normativa nazionale vigente, nel rispetto comunque dei principi costituzionali e dei vincoli derivanti dalla normativa Comunitaria e delle Convenzioni internazionali, specifiche materie, come l’organizzazione del lavoro, i contratti a termine e le ipotesi di ricorso alla somministrazione di manodopera, le conseguenze del licenziamento, l’emersione del lavoro irregolare, la produttività e la solidarietà negli appalti, che possono essere disciplinate mediante accordi di secondo livello nazionale o territoriale.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E REGIME DELLE COMPESAZIONI

(Articolo 9)

I datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e le imprese che fanno parte di gruppi di imprese possono portare in compensazione le eccedenze di personale disabile in una unità produttiva/impresa del gruppo avente sede in Italia, con il minor numero di disabili assunti in altre unità produttive/sedi in Italia società collegate o controllate, con il vincolo di trasmettere telematicamente il prospetto annuale con le richieste di avviamento, dal quale risulti l’adempimento dell’obbligo, ai servizi provinciali competenti.

FONDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA

(Articolo 10)

E’ previsto che parte delle risorse destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua possono essere destinate per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

(Articolo 11)

I tirocini non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, comprensivi delle proroghe e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Fanno eccezione alle predette regole i tirocini promossi con soggetti disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di sicurezza.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA

(Articolo 12)

 

E’ prevista una specifica ipotesi di reato per l’intermediazione illecita e l’impegno di manodopera mediante sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione dei lavoratori, punita cola reclusione da 5 a 8 anni e con multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.