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Tirocinio formativo e di orientamento

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L’articolo 11 della legge n.148 del 14 settembre 2011 (c.d. manovra di ferragosto) modifica la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento finora regolamentati dall’articolo 18 della legge n.196 del 1997 (c.d. pacchetto Treu).

Attraverso tale intervento il legislatore restituisce al tirocinio formativo la sua funzione principale di strumento di orientamento professionale tramite una breve esperienza a stretto contatto con il mondo del lavoro.

In tale ottica, le riforme del contratto di apprendistato (D.Lgs. n.167 del 14/09/2011) prima e quella dei tirocini formativi e di orientamento poi, appaiono complementari tra loro: da una parte la limitazione all’uso del tirocinio, dall’altra la realizzazione di un apprendistato semplificato e maggiormente appetibile per le aziende.

I cambiamenti previsti dalla nuova normativa riguardano esclusivamente i “tirocini formativi e di orientamento” legati ai percorsi di transizione dalla scuola o all’Università al lavoro.

Le modifiche sono sostanzialmente due:

- i tirocini formativi e di orientamento c.d. “non curricolari” non potranno avere una durata superiore a sei mesi (proroghe comprese);

- potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre  dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 24 del 12/09/2011, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione legislativa  elencando tutte le tipologie di tirocinio non rientranti nella nuova normativa:

a)      i tirocini “curricolari”: inclusi nel piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Possono essere promossi esclusivamente da istituzioni formative (Università, istituti di istruzione secondaria, centri professionali operanti in regime di convenzione con Regioni o Province) a favore dei propri studenti e allievi frequentanti.

b)      I tirocini di “reinserimento o inserimento al lavoro”: svolti a favore di disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati. La disciplina di tali rapporti resta integralmente affidata alle Regioni; si precisa che la Regione Abruzzo non ha ancora provveduto a regolamentare tale fattispecie che pertanto, per il momento, risulta non attuabile;

c)      I tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate (per i quali resta in vigore la disciplina dettata dall’articolo 11, comma II, Legge n. 68/1999);

d)     I tirocini promossi a favore degli immigrati nell’ambito dei decreti flussi.