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LA RIFORMA DELL'APPRENDISTATO
Martedì 25 Ottobre 2011 08:03
Entra in vigore oggi, 25 ottobre 2011, il Testo Unico dell'Apprendistato (D.Lgs. 167 del 14/09/2011) che rinnova l'istituto con l’obiettivo di fornire ai giovani un canale di ingresso al mondo del lavoro.
Tale riforma completa le operazioni di riordino della normativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto formativo.
LE NOVITA’ DELLA RIFORMA
Il nuovo testo definisce l'apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (articolo 1). Questo significa che, al termine del periodo di formazione, se nessuna delle parti - lavoratore o impresa - esercita la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le tipologie dell’apprendistato restano tre (conseguimento della qualifica e del diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, apprendistato di alta formazione e ricerca) ma ne sono state allargate le sfere di pertinenza, infatti:
- l'apprendistato di primo livello viene esteso agli under 25 (in precedenza riguardava solo i giovani tra i 15 e i 18 anni), con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni;
- l’apprendistato di alta formazione viene esteso ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa, anticipando così i tempi delle transizioni occupazionali verso il mondo delle professioni;
- viene, inoltre, introdotta di fatto una quarta tipologia di apprendistato per i lavoratori in mobilità (di qualsiasi età), espulsi dai processi produttivi, con la finalità di consentire la riqualificazione professionale o a i fini di una nuova qualificazione. Il testo dell’accordo conferma i benefici contributivi previsti per i lavoratori in mobilità a tempo indeterminato, ovvero:
- l’aliquota agevolata in misura pari al 10% per 18 mese;
- il contributo mensile del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Diversamente dalle altre tipologie di contratto di apprendistato è escluso, per i contratti di apprendistato instaurati con lavoratori in mobilità, il mantenimento del beneficio contributivo in caso di continuazione del rapporto al termine del periodo di formazione.
L’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell’apprendistato dovrebbe essere garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni a livello regionale.
Il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi. Dopo di che troveranno integralmente applicazione le nuove disposizioni così come implementate ed adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva.
Unica eccezione il settore pubblico per il quale si dovrà attendere un decreto di armonizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il dettaglio della regolamentazione sarà definito da accordi interconfederali ovvero dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi del Testo Unico.
Ai datori di lavoro che non adempiano all'obbligo di erogare la formazione a favore dell'apprendista è prevista la restituzione della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, facendo riferimento al livello di inquadramento contrattuale che il lavoratore avrebbe raggiunto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
I datori di lavoro, inoltre, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive, attuative dei principi di:
- forma scritta;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- inquadramento;
- presenza di un tutore o referente aziendale.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.




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