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Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta certificata
Lunedì 21 Novembre 2011 17:56
Per tutte le società di persone e di capitali iscritte al Registro Imprese e già costituite alla data del 29/11/2008 sussiste l’obbligo di dotarsi di una PEC (indirizzo di posta elettronica certificata) da comunicare al Registro Imprese obbligatoriamente entro e non oltre il 29/11/2011. (termine ultimo fissato dall'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n.2/2009) .Per le società costituite dopo il 29-11-2008 la comunicazione dell'indirizzo PEC va presentata al momento della richiesta di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.
Obbligate alla comunicazione sono:
- le società di capitali e di persone;
- le società semplici;
- le società cooperative;
- le societa in liquidazione;
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa; non è soggetta ad imposta di bollo e ai diritti di segreteria; può essere eseguita con la procedura web semplificata predisposta da Infocamere oppure, con affidamento ad un professionista incaricato ex art.31, comma 2-quinquies ,. della legge 340/00, mediante la Comunicazione unica( modello S2, riquadro 5, campi”nome “ e “dominio” della casella , compilato grazie a ComunicaFedra o ComunicaStarweb).
Sono escluse dall'obbligo di iscrizione della PEC al Registro Imprese tutte le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria.
La circolare del ministero dello sviluppo economico 3645/C conferma che il mancato rispetto del termine del 29.11.2011 configurerà l’illecito previsto dall’art.2630 c.c.
In capo al rappresentante legale della società , quindi, sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 103,00 euro a un massimo di 1.032,00.(importi che potranno essere ridotti a un terzo qualora la società si ravveda nei successivi 30 gg.).




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