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Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta certificata

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Per tutte  le società di persone e di capitali iscritte al Registro Imprese e  già costituite alla data del 29/11/2008 sussiste l’obbligo di dotarsi di una   PEC (indirizzo di posta elettronica certificata) da comunicare al Registro Imprese obbligatoriamente entro e non oltre il 29/11/2011. (termine ultimo fissato dall'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge  n.2/2009) .Per le società costituite dopo il 29-11-2008 la comunicazione dell'indirizzo PEC va presentata al momento della richiesta di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Obbligate alla comunicazione sono:

  • le società di capitali e di persone;
  • le società semplici;
  • le società cooperative;
  • le societa in liquidazione;
  • le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante  dell’impresa; non è  soggetta  ad imposta di bollo e ai diritti di segreteria; può essere eseguita con la procedura web semplificata predisposta da Infocamere oppure, con affidamento ad un professionista incaricato ex art.31, comma 2-quinquies ,. della legge 340/00, mediante la Comunicazione unica( modello S2, riquadro  5, campi”nome  “ e “dominio” della casella , compilato grazie a ComunicaFedra o ComunicaStarweb).

Sono escluse dall'obbligo di iscrizione della PEC al Registro Imprese tutte le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria.

La circolare del ministero dello sviluppo economico 3645/C conferma che il mancato rispetto del termine del 29.11.2011 configurerà l’illecito previsto dall’art.2630 c.c.

In capo al rappresentante legale della società , quindi, sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 103,00  euro a un massimo di 1.032,00.(importi che potranno essere ridotti a un terzo qualora la società si ravveda nei successivi 30 gg.).