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LEGGE DI STABILITA': NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Martedì 22 Novembre 2011 16:53
È stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 la Legge del 12 novembre 2011, n. 183. recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”.
La Legge di stabilità 2012 entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Fra i maggiori interventi contenuti nella Legge di stabilità 2012, in materia di lavoro e previdenza, si segnalano:
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COMPENSO PER CAF E PROFESSIONISTI: COMPENSO RIDOTTO ART. 4 COMMA 3
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Per l’assistenza fiscale prestata da CAF e professionisti spetta un compenso, posto a carico del bilancio dello Stato, pari a:
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APPRENDISTATO ART. 22 COMMA 1 PRIMO PERIODO
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A favore dei datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti, che stipulino contratti di apprendistato a decorrere dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, uno sgravio contributivo del 100%, per i primi tre anni. A partire dal quarto anno scatterà la contribuzione del 10%. Rimane invece invariato:
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GESTIONE SEPARATA INPS ARTICOLO 22 COMMA 1 SECONDO PERIODO |
Con decorrenza dal primo gennaio 2012 è previsto l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata Inps. L’aliquota IVS passa:
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APPRENDISTATO CON LAVORATORI IN MOBILITA’ ART.22 COMMA 1 TERZO PERIODO |
Il nuovo testo unico sull’apprendistato entrato in vigore il 25 ottobre 2011 (si veda Newsletter n.11 del 25/10/2011) prevede la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato con lavoratori in mobilità (di qualsiasi età), espulsi dai processi produttivi. In relazione a tale normativa, la legge di stabilità (di cui al presente articolo) prevede che per gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15/07/1966, n. 604.
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CONTRATTO DI INSERIMENTO ART. 22 COMMA3
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La Legge di stabilità conferma l’applicazione del contratto di inserimento nei confronti “delle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in un’area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione superi di 10 punti percentuali quello maschile”. Le aree geografiche di cui sopra sono individuate con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle Finanze. In via transitoria, per gli anni dal 2009 al 2012, le aree geografiche sono individuate con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità.
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CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME ART.22 COMMA 4
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La legge di stabilità prevede la possibilità di stipulare clausole elastiche e flessibili anche in mancanza di una disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell’esercizio della clausola flessibile da parte del datore di lavoro, il preavviso dovuto al lavoratore ritorna ad essere di due giorni lavorativi (non più cinque). In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l’accordo in forma scritta non deve più essere convalidato dalla DPL competente per territorio.
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DETASSAZIONE E SGRAVIO CINTRIBUTIVO DEI CONTRATTI DI PRODUTTIVITA’ ART. 22 COMMA 6 ART. 33 COMMI 12 e 14
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E’ prevista, per l’anno 2012 tramite contrattazione di secondo livello (contratti di prossimità), l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali (nonché riconducibili a stessa natura) corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall’azienda. Per l’applicazione del beneficio fiscale verrà stabilito, con DPCM da emanarsi: - il limite massimo reddituale da lavoro dipendente per l’anno 2011, (€ 40.000 nell’anno 2010 per la detassazione del 2011), e - il limite massimo di somme agevolabili al netto dei contributi (€ 6.000 per l’anno 2011). |
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PROROGA DI PROVVEDIMENTI DI CIGS, MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE SPECIALE ART. 33 COMMA 21
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E’ riconosciuta al Ministro del Lavoro la possibilità di disporre nel 2012, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori ai 12 mesi, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e aree regionali. Alle stesse condizioni possono essere prorogati anche i trattamenti già concessi nel 2011. I trattamenti prorogati al 2012 subiscono le seguenti riduzioni: 10%, 30%, 40% rispettivamente in caso di prima, seconda o successive proroghe. Nel caso di proroghe successive alla seconda, i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
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CRITERI DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ART. 33 COMMA 22
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E’ prevista anche per il 2012 l’estensione ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, dei criteri previsti per accedere alle forme di integrazione al reddito e cioè un’anzianità: • di almeno novanta giorni per quanto riguarda la richiesta del trattamento di integrazione salariale; • di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato per quanto riguarda l’indennità di mobilità. Ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, necessari per avere accesso trattamenti in deroga, sono valevoli le mensilità accreditate dalla stessa impresa alla Gestione Separata dell’INPS, relativamente ai collaboratori che, in regime di monocommittenza, abbiano conseguito un reddito superiore a 5.000 euro. Prorogato anche al 2012 il beneficio previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, consistente in un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore.
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PROROGA DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL REDDITO ART. 33 COMMA 23 |
E’ prevista, nel limite di 40 milioni di euro: - la proroga per l’anno 2012 dei trattamenti di CIGS e mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; - la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con un numero di dipendenti inferiori o uguale a 15; - la possibilità, da parte delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS di fare ricorso ai contratti di solidarietà, stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 5, Legge n. 236/1993, anche in caso di licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Viene, inoltre, stabilita anche per il 2012 sempre a carico del Fondo per l’occupazione, la possibilità in caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività o di uno o più stabilimenti o parte di essi, di prorogare, fino a 24 mesi, il trattamento di CIGS per crisi aziendale.
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PROVVEDIMENTI ANTICRISI – PROROGA DI TERMINI ART. 33 COMMI 24 e 25 |
È prorogato fino al 31 dicembre 2012: • il rafforzamento dei contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, attraverso l’aumento per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con conseguente perdita di una quota della retribuzione, del trattamento di integrazione dal 60% all’80% della retribuzione; • la possibilità per i lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito di ottenere il pagamento in un’unica soluzione delle mensilità spettanti per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività auto imprenditoriale o una microimpresa o per associarsi in cooperativa. Tale previsione interessa i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o di dichiarazione di esubero strutturale di personale; • la possibilità per le aziende di utilizzare i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, con eventuale attività produttiva connessa all’apprendimento; • l’accredito figurativo a favore dei beneficiari di misure di sostegno al reddito che: - hanno perso il posto di lavoro, - hanno maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva,
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SISMA ABRUZZO 2009 ART. 33 COMMA 28 |
Per i soggetti residenti nei comuni del cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 è stabilita la ripresa della riscossione delle rate (imposte e contributi), senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento di 120 rate mensili di apri importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%.
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