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LA MANOVRA SALVA ITALIA

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Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” è stato convertito in Legge il 22 dicembre 2011.

 

I punti salienti per i datori di lavoro/sostituti d’imposta contenuti nel provvedimento sono:


 

IRES/IRAP

(art. 2)


 

 

 

A partire dall’esercizio 2012 è prevista la totale deducibilità dell’Irap sul costo lavoro, ai fini Ires e Irpef.

E’ previsto, inoltre, un incremento  della deduzione base per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, assunti anche prima del 2012 a tempo indeterminato. I nuovi limiti sono di 10.600 euro, anziché 4.600 euro  e di 15.200 euro, anziché 9.200 euro per le aree svantaggiate.

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE

IRPEF

(art. 13 co 16)

 

 

 

Il termine ultimo di pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere che fissano l’aliquota dell’addizionale IRPEF e l’eventuale soglia di esenzione, ai fini del calcolo dell’acconto dell’addizionale stessa, viene anticipato dal 31 al 20 dicembre di ogni anno. Qualora la pubblicazione avvenga decorso il termine suddetto, l’acconto dovrà essere quantificato applicando al reddito imponibile dell’anno precedente l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nella misura vigente in tale anno.

 

 

 

 

IVA

(art. 18)

 

E’ previsto un incremento di due punti percentuali delle aliquote del 10 e del 21% a partire del 1° ottobre 2012.

Dal mese di gennaio 2014 le aliquote subiranno un ulteriore aumento dello 0,5%.

 

 

 

SUPER INPS

(art. 21 co 1-9)

 

 

Dal 1° gennaio 2012 è prevista la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS, le cui funzioni confluiscono nell’INPS, il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con gli Enti soppressi.

 

TFR

(art. 24 co 31)

 

 

Viene stabilito che sulle indennità di fine rapporto di valore superiore a euro 1.000.000,00 e il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del TUIR.

 

ADDIZIONALE REGIONALE

IRPEF

(art. 28 co 1-2)

 

 

Dall’anno d’imposta 2011 è disposto l’aumento dell’aliquota base dell’addizionale regionale all’Irpef dallo 0,9 all’1,23%.

All’aliquota base stabilita a livello nazionale dovranno sommarsi:

- le addizionali aggiuntive decise dalle singole Regioni entro il limite di 0,50%;

- la quota aggiuntiva fino al 0,30%, per le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario.

Pertanto, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF potrà raggiungere il limite Massimo di 2,03%.

 

IMPIEGO DI

LAVORATORI

STRANIERI

(art. 40 co 3)

 

 

 

In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore straniero potrà svolgere attività lavorativa, anche se non viene rispettato il termine di venti giorni. Egli può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro.

 

 

 

RIFORMA PENSIONI

(Articolo 24,

commi 1 30)

 

 

 

 

 

 

Viene introdotto il metodo contributivo di calcolo delle pensioni secondo il meccanismo pro rata con decorrenza 1° gennaio 2012, con contestuale abolizione delle finestre di uscita. L’età di pensionamento viene incrementata come di

seguito:

• lavoratrici dipendenti del settore privato 62 anni dal 1° gennaio 2012;

• lavoratrici autonome 63 anni e sei mesi dal 1° gennaio 2012;

• equiparazione dell’età di uomini e donne a 66 anni nel 2018, cui va aggiunta la variazione della speranza di vita a decorrere dal 2013;

• pensionamento flessibile da 62 a 70 anni per le donne (da 66 a 70 per gli uomini).

Vengono incrementate le aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani commercianti al 24% entro il 2018 e vengono revisionate quelle dei lavoratori autonomi agricoli portandole gradualmente al 24% (22% per le zone svantaggiate).

 

 

TERMINE ULTIMO

DI COMPILAZIONE

DEL LUL

(Articolo 40,

comma 4)

La nuova formulazione della norma è la seguente:

“Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati d cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.”

Il termine ultimo per effettuare le registrazioni sul LUL viene pertanto posticipato, per ciascun mese di riferimento, dal giorno 16 del mese successivo, all’ultimo giorno del mese successivo.

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