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INAIL: richiesta addizionale fondo amianto 2008 - 2009

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La finanziaria per l’anno 2008 ha istituito presso l’INAIL il Fondo per vittime dell’amianto, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. La stessa ha disposto che le modalità di contribuzione al fondo da parte delle imprese fossero attuate mediante l’introduzione di un addizionale sui premi assicurativi.

In attuazione della disposizione, è intervenuto il Decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 che ha individuato le aziende soggette all’obbligo sulla base di una valutazione attuariale relativa al numero di trattamenti previdenziali relativi all’esposizione all’amianto riconosciuti. Di conseguenza, le aziende che hanno utilizzato le voci di tariffa riepilogate nella tabella sottostante negli anni 2008 o 2009, sono tenute al versamento dell’addizionale.

 

Addizionale fondo amianto inail

Si specifica che l’addizionale è stato richiesto dall’istituto con procedura centralizzata ed è in scadenza alla data del 18 luglio 2011.

Ai fini del calcolo di quanto dovuto, l’Istituto ha tenuto conto unicamente del premio versato negli anni 2008 e 2009 per le voci di tariffa soggette all’obbligo e non per l’intera posizione assicurativa aziendale. La misura dell’addizionale per gli anni 2008 e 2009 è stata fissata nell’1,44%, salva la successiva applicazione dell’ulteriore addizionale ANMIL pari all’1%.

Per l’anno 2010, la misura dell’addizionale è fissata nell’1,07% e per gli anni successivi la stessa sarà determinata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 novembre di ogni anno. Sul punto si rileva che la normativa consente che , annualmente, vengano ridefinite anche le voci di tariffa interessate dall’addizionale.

Successivamente, e con analoghe modalità, si procederà alla richiesta per l’anno 2010.

Per quanto riguarda l’addizionale dovuta per l’anno 2011, l’INAIL richiederà il pagamento dell’integrazione della rata di premio per l’anno in corso mediante l’invio di specifica richiesta gestita a livello centrale. La regolazione dell’addizionale sarà operata dai datori di lavoro e della imprese d’armamento in sede di autoliquidazione 2012.

A decorrere dall’anno 2012, tenuto conto del carattere strutturale dell’addizionale Fondo amianto e al fine di ridurre i costi di riscossione, l’addizionale sarà versata dai datori di lavoro e dalle imprese d’armamento interessate contestualmente all’autoliquidazione annuale dei premi.

La circolare 32 del 5 maggio 2011 specifica chiaramente che l’addizionale viene applicata a “tutti i premi dovuti, ancorchè non versati” inoltre, con circolare del 15 giugno 2011, l’Istituto ha chiarito che “il tardato o mancato pagamento dell'addizionale per il Fondo amianto comporterà l'applicazione delle sanzioni e l'attivazione delle procedure di recupero coattivo previste dalla normativa vigente”. L’assoggettamento della pretesa alle consuete procedura di recupero a mezzo ruolo, potrebbe generare criticità applicative nei casi in cui esistessero poste debitorie in contenzioso (amministrativo o giudiziario) scaturite a seguito di accessi ispettivi o riclassificazioni d’ufficio che abbiano comportato l’addebito di premi non versati.

Nello specifico, non è infrequente che la riscossione a mezzo ruolo attuata tramite l’emissione di cartella esattoriale venga sospesa tramite provvedimenti cautelari emessi dall’autorità giudiziaria. In questi casi, la posta debitoria rimane iscritta a ruolo e viene a pieno titolo contemplata nell’ambito della posizione contabile aziendale anche se sospesa. Pertanto, in sede di calcolo dell’addizionale fondo amianto, l’Istituto provvederà comunque all’assoggettamento dei premi complessivi così come iscritti a ruolo e alla richiesta dell’addizionale anche sugli importi oggetto di contestazione.

Ciò potrebbe comportare, per i clienti, la necessità di procedere ad un versamento parziale della somma richiesta per la parte di premio che non è in contestazione. Per quella dovuta in relazione alla parte di premio in contestazione, invece, l’unica soluzione praticabile appare quella di attendere l’emissione della cartella esattoriale e procedere all’impugnazione della stessa. In questo caso è ragionevolmente prevedibile che, in caso apposita istanza, i giudizi relativi alle due cartelle vengano riuniti in un unico procedimento. Ciò, tuttavia, non eviterebbe la necessità di un ulteriore provvedimento cautelare avente ad oggetto la seconda cartella.

Una possibile alternativa al farraginoso meccanismo di tutela descritto, potrebbe consistere nella presa d’atto da parte dell’Istituto che la somma dovuta a titolo di addizionale segue giuridicamente le sorti di quella principale. Di conseguenza, appare auspicabile che lo stesso provveda unilateralmente a sospendere la parte del ruolo formatosi in ragione dell’addizionale fondo amianto in quanto intimamente connesso alle sorti del giudizio in corso sul debito principale.