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Rinnovo CCNL Terziario-Confcommercio: Accordo definitivo
Mercoledì 03 Agosto 2011 16:16
In data 6 aprile 2011 tra CONFCOMMERCIO, FISASCAT – CISL, UILTUCS UIL, è stato sottoscritto l’accordo definitivo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, scaduto il 31 dicembre 2010. Si segnala che la FILCAMS – CGIL non ha sottoscritto l’accordo. Il suddetto accordo integra e sostituisce l’ipotesi di accordo siglata il 26 febbraio 2011. Il contratto collettivo ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2011 ed ha validità fino al 31 dicembre 2013, salve le decorrenze particolari per i singoli istituti, le modifiche introdotte decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (26 febbraio 2011) e incidono in modo più o meno significativo su diversi aspetti di natura economica e normativa.
Di seguito si propone un elenco di alcuni degli aspetti contrattuali interessati dall’accordo di rinnovo.
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Come previsto dall’ipotesi di accordo del 26 febbraio 2011, è stato convenuto un aumento retributivo a regime pari ad euro 86,00 per il 4° livello (con relativa riparametrazione per gli altri livelli contrattuali). Gli importi arretrati sono stati erogati ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo (26 febbraio 2011) con la retribuzione del mese di marzo 2011.
ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA
In assenza di accordi di secondo livello, territoriali od aziendali, è stata stabilita la corresponsione di un elemento economico di garanzia calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
L’intesa ha apportato importanti modifiche al trattamento economico di malattia con particolare riferimento all’integrazione prevista nel periodo di carenza. Allo scopo di prevenire situazioni di abuso, viene stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) l’integrazione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), viene corrisposta:
− al 100% per i primi due eventi di malattia,
− al 66% per il terzo evento,
− al 50% per il quarto evento,
− mentre cesserà di essere erogata a partire dal quinto evento.
Ai fini dell’applicazione della suddetta disciplina, le parti sociali hanno elencato una serie di ipotesi in cui l’evento morboso non viene incluso nel computo di cui sopra:
- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita (art. 181, comma 3 del CCNL), documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale.
PERMESSI RETRIBUITI
L’accordo prevede un’introduzione graduale del monte ore dei permessi individuali legato all’anzianità di servizio. A tale proposito, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione dell’accordo, fermo restando il godimento delle ore di permesso in sostituzione delle 4 festività abolite nella misura di 32 ore (art. 146, comma 1, del CCNL), le ulteriori ore di permesso (art. 146, commi 3 e 4, del CCNL) saranno riconosciute in misura pari al:
• 50%, decorsi due anni dall’assunzione;
• 100%, decorsi quattro anni dall’assunzione.
Gli aspetti citati non esauriscono il quadro delle novità introdotte dall’accordo, per un ulteriore approfondimento, si rimanda al testo integrale.




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