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MANCATO GODIMENTO DEI PERMESSI ROL ED EX FESTIVITA’

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I permessi per riduzione di orario di lavoro sono un istituto di fonte contrattuale e consentono al lavoratore di astenersi, mediante la concessione di permessi orari, dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione.

Qualora il lavoratore non riesca ad usufruire dei permessi maturati entro l’arco temporale fissato nelle clausole contrattuali di livello nazionale nonché  da parte della contrattazione aziendale od individuale, il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 16/2011, prevede l’adempimento di un obbligo contributivo.

 

COSA E’ CAMBIATO:

 

La circolare n. 92/2011 emanata dall’INPS afferma che:

 

“l’assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL ed ex festività non godute può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.”

 

In aggiunta a quanto già evidenziato nella circolare n. 92 dell’8 Luglio 2011, l’INPS precisa che lo spostamento del termine ultimo di fruizione o monetizzazione dei permessi in esame può essere previsto dalla contrattazione nazionale così come da tutta la contrattazione di secondo livello e, nel Messaggio n. 14605 del 13 Luglio 2011, aggiunge che, nel caso in cui la contrattazione collettiva o quella individuale non prevedano termini di scadenza di alcun genere, l’obbligo contributivo si configurerà solo quando cesserà il rapporto di lavoro, ovvero quando il lavoratore si vedrà monetizzati i permessi non goduti.

 

COME OVVIARE ALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO:

 

Per quanto concerne la contribuzione già scaduta, con il Messaggio in oggetto, l’Istituto comunica che essa potrà essere versata dai datori di lavoro con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del Messaggio. Ne consegue che le aziende avranno tempo sino al 17 Ottobre 2011 (termine posticipato in quanto il giorno 16 Ottobre cade di Domenica) per adempiere agli obblighi contributivi in esame non ancora regolarizzati.

 

Al fine di evitare l’obbligo di versamento contributivo che nascerebbe allo scadere del termine indicato dalla contrattazione nazionale, la contrattatazione individuale può risultare particolarmente utile in situazioni in cui ci siano numerose ore di permesso non fruite, magari relative anche a diversi anni precedenti.

Infatti, un accordo individuale, tra azienda e dipendente, potrebbe stabilire un diverso termine di fruizione dei permessi in esame, o addirittura disciplinarne l’assenza rimandando l’obbligo contributivo al momento della monetizzazione del monte permessi residuo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

A tale proposito suggeriamo una bozza di accordo (LINK) in cui viene pattuita l’eliminazione del termine di fruizione/monetizzazione relativo a tutti i permessi, sia quelli che dovrebbero essere già fruiti o monetizzati, sia quelli il cui termine di fruizione/monetizzazione non sia ancora scaduto.

 

Sebbene possa ritenersi ovvio che gli eventuali accordi individuali possano avere efficacia esclusivamente sui termini di fruizione che non siano già scaduti alla data di stipula degli accordi stessi, occorre ricordare che quello dei permessi è un istituto di fonte contrattuale e di conseguenza il lavoratore, in accordo con l’azienda potrà prorogarne il limite temporale di fruizione anche qualora il termine previsto dal CCNL applicato sia già scaduto, prestando tuttavia attenzione al fatto che l’INPS ha indicato la data del 17 Ottobre 2011 come termine per il versamento degli oneri contributivi relativi agli anni passati e non ancora regolarizzati ed è pertanto ragionevole ritenere che gli unici accordi che saranno ritenuti genuini sono quelli stipulati entro tale data.