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Riforma della disciplina dei permessi, congedi e aspettative

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Il Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 riordina la disciplina concernente congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato.

Il decreto, entrato in vigore in data 11 Agosto 2011, interviene in merito a:

 

 

PERMESSI MENSILI RETRIBUITI PER

L’ASSISTENZA A PORTATORI DI

HANDICAP GRAVE

 

Tale modifica si è resa necessaria per eliminare la dicitura “Successivamente al

compimento del terzo anno di vita…”, contenuta nel D.Lgs n. 151/2001

 

Viene confermato che i genitori di un disabile grave di età non superiore a 3

anni, possono usufruire, in alternativa, del prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità, oppure due ore di permesso giornaliero retribuito ovvero di tre giorni al mese di permesso retribuito.

Permessi retribuiti:

La nuova norma precisa che è concessa la possibilità di cumulare i permessi (prestando assistenza a più persone in situazione di handicap grave), solamente a condizione che la seconda

persona da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado oppure un parente o affine entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 

E’ necessario che il lavoratore che usufruisce dei permessi retribuiti per assistere una persona in situazione di handicap grave, residente a più di 150 km di distanza stradale rispetto al Comune di residenza del lavoratore, dimostri l’effettivo

raggiungimento, tramite titolo di viaggio (o altra documentazione idonea), nei giorni di permesso, del domicilio della persona da assistere, al fine di prevenire irregolarità ed evitare abusi in materia.

 

CONGEDO STRAORDINARIO DI 2 ANNI

 

Le modifiche interessano la durata del congedo (la durata complessiva è pari a due anni per ciascuna persona portatrice di handicap, da usufruire nell’arco della vita lavorativa), il presupposto (assenza di ricovero a tempo pieno dell’assistito, a meno che non sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza) e gli aventi diritto e l’ordine di priorità nell’accesso al congedo.

 

Si ricorda che, così come per i permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992, il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona, inoltre per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto al congedo straordinario ed ai permessi retribuiti è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992 né del congedo parentale di tre anni concesso fino all’ottavo anno di vita.

 

Inoltre viene precisato che durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a

percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle

voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un

importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale, rivalutato annualmente (a partire dal 2011) sulla base degli indicatori ISTAT.

Infine si prevede che i soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in

misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del  diritto a contribuzione figurativa e si stabilisce anche che il periodo di congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

 

CONGEDO PARENTALE

IN CASO DI MINORE CON HANDICAP GRAVE

 

La nuova formulazione precisa che per ogni minore con handicap grave può essere fruito un periodo di congedo parentale nella misura massima di 3 anni,

da godere in modo continuativo o frazionato, entro il compimento dell’ottavo

anno di età del bambino.

 

 

 

FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ

 

La nuova normativa prevede che che in caso di interruzione

spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio

della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice possa riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, dando un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro.

È necessario, tuttavia, che il medico specialista del SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro

attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice

 

 

 

 

 

ADOZIONI E AFFIDAMENTI

 

Il Legislatore interviene anche in materia di adozioni e affidamenti, precisando che le disposizioni in materia di riposi si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il

primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia e che le disposizioni relative all’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42 bis, D.Lgs n. 151/2001) si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.

 

CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI

 

I lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata

riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono usufruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.

Durante tale periodo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia ed è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.

 

Per usufruire del congedo il lavoratore deve pertanto presentare apposita domanda al datore di lavoro accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura

.