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DECRETO SVILUPPO
Giovedì 11 Agosto 2011 11:24
Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, in Legge 12 Luglio n. 106
CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI AL SUD
L’art. 2 del D.L. n. 70/2011 convertito, con modificazioni, in Legge 12 Luglio n. 106 prevede un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011), incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinato ai territori svantaggiati sopraccitati.
Nello specifico, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n. 800/2008, il credito d’imposta spetta nel caso in cui le assunzioni riguardino:
• lavoratori “svantaggiati” (art. 2, n. 18 del Regolamento): − chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; − chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); − lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; − adulti che vivono soli con una o più persone a carico; − lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; − membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
• lavoratori “molto svantaggiati” (art. 2, n. 19 del Regolamento): lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.
INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Il credito d’imposta, spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra:
il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
In caso di assunzione della qualifica di datore di lavoro a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
MISURA DEL BONUS ASSUNZIONI
L’agevolazione prevista dal Decreto Sviluppo si sostanzia in un credito d’imposta nella misura del:
• 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” risultato ad incremento,
• 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “molto svantaggiato” risultato ad incremento.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO
I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate individua le modalità per l’attuazione della presente clausola.
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997 entro tre anni dalla data di assunzione. Pertanto; i soggetti beneficiari potranno recuperare il credito solo con il mod. F24.
DECADENZA DEL CREDITO
La decadenza del diritto all’agevolazione è prevista:
a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) se i nuovi posti di lavoro creati non sono mantenuti per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese
c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 euro, oppure in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori,nonché qualora siano stati emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore per condotta antisindacale (art. 28 Legge n. 300/1970).
Nei casi di cui alle lettere b) e c) , i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c), e' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui e' stata commessa la violazione.
Si precisa che le modalità per applicare il credito di imposta sarà determinata con Decreto Interministeriale.




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