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DECRETO SVILUPPO

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Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, in Legge 12 Luglio n. 106

CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI AL SUD

L’art. 2 del D.L.  n. 70/2011 convertito, con modificazioni, in Legge 12 Luglio n. 106 prevede un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011), incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinato ai territori svantaggiati sopraccitati.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n. 800/2008, il credito d’imposta spetta nel caso in cui le assunzioni riguardino:

•   lavoratori “svantaggiati” (art. 2, n. 18 del Regolamento):                                                        −    chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;                                          −    chi  non  possiede  un  diploma  di  scuola  media  superiore  o  professionale (ISCED  3);         −    lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;                                                                  −    adulti che vivono soli con una o più persone a carico;                                                          −    lavoratori   occupati  in   professioni   o   settori  caratterizzati  da  un  tasso  di disparità  uomo-donna   che  supera   almeno  del  25 %   la  disparità  media uomo-donna  in tutti  i  settori   economici  dello  Stato   membro   interessato se  il  lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;                                                                                                             −    membri  di   una   minoranza   nazionale   all’interno  di  uno   Stato   membro che   hanno  necessità  di  consolidare   le   proprie  esperienze   in  termini  di conoscenze   linguistiche,   di   formazione    professionale   o  di   lavoro,   per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;

•   lavoratori  “molto svantaggiati” (art. 2, n. 19 del Regolamento): lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Il credito d’imposta, spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra:

il  numero dei   lavoratori  con   contratto  a   tempo  indeterminato   rilevato   in  ciascun  mese e il  numero  dei  lavoratori  con  contratto  a tempo  indeterminato  mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

In caso di assunzione della qualifica di datore di lavoro a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.

MISURA DEL BONUS ASSUNZIONI

L’agevolazione prevista dal Decreto Sviluppo si sostanzia in un credito d’imposta nella misura del:

• 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” risultato ad incremento,

• 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “molto svantaggiato” risultato ad incremento.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate individua le modalità per l’attuazione della presente clausola.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997 entro tre anni dalla data di assunzione. Pertanto; i soggetti beneficiari potranno recuperare il credito solo con il mod. F24.

DECADENZA DEL CREDITO

La decadenza del diritto all’agevolazione è prevista:

a)  se   il   numero   complessivo   dei   dipendenti a tempo indeterminato  risulti   inferiore  o pari al numero complessivo  dei   lavoratori   dipendenti   mediamente   occupati   nei    dodici  mesi  precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b)  se  i  nuovi  posti  di  lavoro  creati non  sono mantenuti  per un  periodo  minimo  di  due   anni  nel  caso  delle  piccole   e  medie   imprese,  ovvero  di  tre  anni,   per le altre imprese

c)  in   caso   di   accertamento   definitivo   di  violazioni non formali alla normativa fiscale  e  contributiva  in materia  di lavoro dipendente,  per le quali  sono state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 euro, oppure in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori,nonché qualora   siano  stati  emanati  provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore per condotta antisindacale (art. 28 Legge n. 300/1970).

Nei casi di cui alle lettere b) e c) , i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c), e' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui e' stata commessa la violazione.

 

 

 

Si precisa che le modalità per applicare il credito di imposta sarà determinata con  Decreto Interministeriale.